Prevenire la violenza e le molestie sul posto di lavoro – Come farlo?
La violenza sul lavoro può avere gravissime conseguenze sia per i lavoratori che per le aziende stesse. È fondamentale che le azienda adottino idonee misure di prevenzione e contrasto.
Spesso le aziende fanno fatica a rilevare, gestire e impedire il rischio di violenze e molestie sul lavoro. Se vuoi capire come tutelare al meglio la tua azienda, leggi con attenzione questo articolo.
Che cosa sono le violenze e le molestie sul luogo di lavoro?
Una molestia è ‘una situazione nella quale si verificano comportamenti indesiderati connessi al sesso di una persona, con lo scopo o l’effetto di violarne la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo’. La violenza sessuale, invece, è una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a scopo sessuale, che può essere espresso in forma fisica, verbale o non verbale.
In sintesi, si tratta di un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di agirli, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che causano o possano comportare un danno psicologico, fisico, sessuale o economico alla vittima che li subisce.
I lavoratori hanno una valida tutela contro le violenze e le molestie sul lavoro?
Lo Stato italiano, con la Legge, n. 4 del 15 gennaio 2021 in ottemperanza alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, ha riconosciuto che violenza e molestie sul luogo di lavoro possono costituire una violazione dei diritti umani.
Tali atti assumono una rilevanza particolare quando vengono effettuati sul posto di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro, dal proprio superiore o dai colleghi.
Ci sono delle statistiche aggiornate?
Un’indagine Istat del 2018 parla di un milione e 404 mila donne tra 15 e 65 anni che hanno dichiarato di aver subito molestie da parte di un collega o di un datore di lavoro e ricatti sessuali sul posto di lavoro. Si tratta di una ulteriore e significativa presa di coscienza del fatto che la violenza e le molestie sul lavoro, costituisce un fenomeno statisticamente preoccupante che necessita di adeguate misure di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto.
Ci sono delle sentenze a livello europeo?
La mia partner professionale in questo campo, l’avvocato del lavoro Elisa Vecchini, ci dice:
In particolare, anche ben prima dell’avvento della Convenzione di cui parliamo la Corte di Giustizia europea si era pronunciata in casi di discriminazione equiparandoli alle molestie (sentenza 17.7.08, C-303/06, Coleman, punti 52-55 e 61) stabilendo ove risultino fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta (o molestie), incombe al datore di lavoro provare che non vi è stata violazione del divieto di discriminazione.
Da un punto di vista strettamente giuridico, quindi, appare più affievolito l’onere della persona già verosimilmente in difficoltà per le violenze e le molestie subite.
È importante ricordare che sul tema anche la contrattazione collettiva nazionale sta inserendo tra le varie voci anche i precisi riferimenti agli aspetti di molestie e violenze.
Entriamo nel dettaglio: di quali tipi di violenza parliamo?
Le molestie sul lavoro possono avere diversi livelli di gravità e danno: possono partire addirittura dal primo colloquio di lavoro, dalla domanda sul volere figli in un prossimo futuro alla proposta di uno scambio in natura per ottenere il lavoro.
Le forme di violenza e molestie sul lavoro possono essere
- fisiche come contatti o approcci non richiesti né desiderati, aggressioni, schiaffi, spinte;
- psicologiche come battute pesanti, denigratorie e continuative, insistenti messaggi, richieste non in linea con le mansioni lavorative, toni e insulti offensivi e sgarbati, critiche e svalutazioni costanti, intimidazioni, punizioni, minacce, bullismo, mobbing, stalking;
- sessuali come, attenzioni particolari sgradite, contatti fisici e molesti in zone intime, palpeggiamenti.
Questi comportamenti fisici, verbali o non verbali portano il lavoratore a sentirsi discriminato, non tutelato e minacciato nella sua dignità.
I colleghi potrebbero peggiorare la situazione?
Si, soprattutto se tendono a banalizzare (Ma dai che non è successo niente, non ci pensare) a sottovalutare questo tipo di comportamenti, spacciandoli per possibili flirt (Magari sarà innamorato/a di te?), per modalità comportamentali peculiari (Ehm, ma lui/lei è fatto così, è espansivo/a, usa questo tipo di linguaggio ma non è cattivo/a, ecc.), addirittura ritenendoli una cosa a cui non dare peso.
Per questo, spesso, la vittima di molestie, non riesce a essere compresa e creduta dai colleghi, dal proprio capo e a volte anche dalla famiglia e dagli amici… e si ritrova sola.
Quali sono le conseguenze delle molestie sul lavoro?
La salute psico-fisica e la qualità della propria vita sono le prime aree ad essere intaccate dai comportamenti molesti e violenti, con un forte impatto sulla produttività e sulle prestazioni, sulla motivazione al lavoro e sull’assenteismo, sottraendo al lavoratore anche il piacere di lavorare e diminuendo la sua capacità di concentrarsi.
La vittima può manifestare diversi sintomi, a livello fisico e mentale che compromettono il suo benessere e l’autostima, la sua vita familiare, sociale e lavorativa. Di conseguenza, possono provocare danni e problemi di natura psicologica, tra cui paura, tristezza, senso di colpa, vergogna, stress, disturbi del sonno, ansia, depressione, e di natura fisica come perdita di forza ed energia, mal di testa, difficoltà respiratorie, aumento del rischio di malattie cardiovascolari e disturbi muscoloscheletrici e, nei casi più gravi, sintomi del disturbo post traumatico da stress.
Le molestie, che siano messe in atto da un collega o da un capo, si ripercuotono ovviamente anche su tutta l’azienda. Il luogo di lavoro diventa un ambiente ostile sia per la vittima che per i colleghi, un luogo nel quale non ci si sente al sicuro, in cui diventa difficile recarsi ogni giorno e, spesso, è meglio assentarsi.
Cosa può fare una vittima quando subisce violenze e molestie?
La maggior parte delle aziende, oggi, non hanno ancora adottato dei veri e propri dispositivi per la prevenzione e il contrasto delle violenze sul lavoro. In questo caso la vittima tende a rivolgersi all’ufficio risorse umane, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e/o i delegati sindacali.
Le aziende più evolute e responsabili socialmente hanno previsto e indicato nelle loro policy un referente a cui rivolgersi in caso di disagio, stress e/o molestie, spesso (e meglio) un consulente esterno all’azienda, che può garantire l’indipendenza, un supporto competente e assicurare un adeguato intervento in caso di segnalazioni.
Già l’accordo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro prevedeva che le imprese dovessero predisporre una dichiarazione accurata per sottolineare che le molestie e la violenza non sono tollerabili. Erano state indicate le varie procedure da seguire nel caso in cui, in azienda, si fosse verificato un caso di molestia o violenza e misure adeguate nei confronti degli autori: dalla sanzione disciplinare fino alla giusta causa di licenziamento del dipendente. Per le vittime che avevano subito il danno, inoltre, bisognava predisporre un sostegno adeguato e, se necessario, anche essere assistirle nel processo di reinserimento lavorativo.
Oggi, cosa deve fare un’azienda per contrastare il rischio di molestie in ambito lavorativo e garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto?
Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro, privo di elementi di discriminazione e di qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, dove essere una priorità e una responsabilità aziendale.
Per questo motivo all’interno dei luoghi di lavoro è necessario adottare e attuare delle misure organizzative e una politica di contrasto alla violenza e alle molestie sul lavoro tutelando la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori.
I 7 passaggi fondamentali per un’efficace politica di prevenzione e contrasto alle violenze e molestie sul lavoro
- Adempiere all’obbligo di valutazione dei rischi aziendali trattando il rischio “molestie e violenze” al pari degli altri rischi lavorativi, per garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori
- nominare un consulente Psicologo del Lavoro e un Avvocato del Lavoro per progettare e realizzare una politica di prevenzione e contrasto e per il supporto nella gestione dei reati denunciati
- predisporre un Codice di Comportamento che affermi in maniera puntuale il principio di NON TOLLERANZA per le molestie e violenze sul lavoro
- prevedere una Procedura che evidenzi a chi rivolgersi in caso di molestie e le relative modalità di accesso, il tipo di sostegno offerto alle vittime nonché le misure di contrasto a carico dell’autore del reato
- definire con chiarezza le misure di prevenzione e di tutela che si dovranno attuare, per garantire la privacy e la riservatezza degli interessati e dei testimoni ed evitare il rischio di sanzioni, demansionato, licenziamento o dimissioni volontarie, trasferimento, e qualunque altra condizione che possa avere un ulteriore impatto negativo sulla vittima
- formare e informare i lavoratori in modo adeguato, sui pericoli e i rischi di violenza e molestie, diffondendo e coinvolgendo al Codice di Comportamento, attraverso una comunicazione precisa e trasparente che consenta di comprendere appieno i diritti e le responsabilità dei dipendenti e dei datori di lavoro. Deve altresì aiutare a capire come comportarsi, come difendersi e far cessare immediatamente le molestie
- programmare un monitoraggio periodico per valutare l’efficacia della politica di contrasto messa in atto ed eventualmente prevedere azioni di miglioramento.